Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme per l'attribuzione di promozioni al grado superiore a titolo onorifico in favore degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati, collocati nella riserva od in congedo assoluto, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla medesima legge.